Siamo specializzati in verifiche impianti di sollevamento industriale e servizi di manutenzione ordinaria su qualsiasi marca. La qualità degli interventi, effettuabili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, inclusi i festivi, è imprescindibile per la sicurezza di chi lavora in azienda e per aumentare concretamente l’efficienza e la durata degli impianti.

La riprova della meticolosità dei nostri controlli standard sta nell’impiego di una strumentazione costruita appositamente per verificare la portata di freni e frizioni che noi effettuiamo ad ogni controllo e non con cadenza annuale, come richiesto dai manuali d’uso e manutenzione. Anche il controllo di catene e funi non è mai solo visivo, ma sempre accertato da misurazione con calibro, così come il controllo effettuato su tutti i componenti più piccoli.

Ricordiamo infine che le attrezzature sotto-gancio e gli accessori di sollevamento sono soggette a verifica e manutenzione periodica programmata, in ottemperanza alla normativa di riferimento.

Normative di riferimento per gli impianti di sollevamento

Il nostro personale tecnico è formato per operare secondo le normative vigenti in materia (allegato VII decreto 81/08 d.m. 11 aprile 2011) e per intervenire in qualsiasi ambiente di lavoro (industrie chimiche, spazi aperti, ATEX).

• Il comma 8 dell’art. 71 D.lgs. 81/08 sancisce l’obbligo, per ogni datore di lavoro, di effettuare le seguenti verifiche periodiche sugli impianti di sollevamento;
• Controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, per verificare la corretta installazione e il buon funzionamento delle apparecchiature di sollevamento;
• Controlli periodici sulle attrezzature soggette a usura, con una frequenza stabilita dai fabbricanti o dalle norme di buona tecnica.
Inoltre, il comma 11 dello stesso articolo sancisce l’obbligo di sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nell’Allegato VII (D.lgs. 81/08) a verifiche periodiche, volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza. La prima verifica è effettuata dall’INAIL entro il termine di 45 giorni dall’invio della richiesta, alla scadenza del quale il datore di lavoro può avvalersi dei soggetti privati abilitati. Le successive verifiche devono essere richieste dal datore di lavoro ai soggetti privati abilitati o all’ASL.

Pertanto, i commi 8 e 11 dell’art. 71 D.lgs. 81/08 impongono al datore di lavoro due tipologie diverse di controlli sugli impianti per il sollevamento industriale:

• I controlli di manutenzione periodica previsti dal comma 8 sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro. Devono essere effettuati da ditte specializzate.
• Le verifiche periodiche obbligatorie previste dal comma 11 invece, sono volte a verificare che il datore di lavoro abbia eseguito tutti i controlli periodici indicati del costruttore e che l’attrezzatura sia in buono stato di conservazione ai fini della sicurezza. Possono essere affidate a un ente privato abilitato scelto dal datore di lavoro, oppure alle ASL.  La prima verifica periodica è di competenza dell’INAIL, salvo mancata risposta entro 45 giorni dall’invio della richiesta.

Registri di controllo e libretti d’uso e di manutenzione

I risultati dei controlli di manutenzione periodica devono essere registrati su apposito Registro di Controllo. I risultati dei controlli effettuati negli ultimi 3 anni devono essere conservati e tenuti a disposizione degli enti di vigilanza.
Al termine dell’intervento forniamo tutta la documentazione richiesta dalla legge: i libretti d’uso e di manutenzione e i Registri di Controllo per carriponte e sotto ganci.

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